
Rifiuto alcoltest o prova non riuscita: cosa cambia (art. 186, c. 7)
Aggiornamento: 10 ott
Rifiutare un accertamento alcolemico durante un controllo stradale può avere conseguenze penali e sulla patente anche quando non è stato misurato un tasso alcolemico. Il rifiuto è una fattispecie distinta dalla guida in stato di ebbrezza accertata con l’etilometro: per comprenderne gli effetti occorre partire dalla richiesta degli operanti e dagli atti effettivamente redatti.
A Verona, dopo un controllo, è importante distinguere la contestazione del rifiuto dai provvedimenti relativi alla patente e verificare se vi siano anche altri fatti contestati, come un incidente stradale.
Ti contestano il rifiuto dell’alcoltest o una prova non riuscita?
Puoi inviare il verbale e le notifiche ricevute per una valutazione del caso.
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Hai ricevuto un verbale per rifiuto dell’alcoltest?
Conserva il verbale completo e le notifiche ricevute. Lo Studio Legale Giulianelli può esaminare gli atti e valutare le iniziative pertinenti alla tua situazione.
Hai ricevuto un verbale o un atto per rifiuto dell’alcoltest o prova non riuscita? Puoi inviarlo allo Studio indicando la data del controllo.
Quando si configura il rifiuto dell’accertamento?
L’art. 186, comma 7, del Codice della Strada disciplina il rifiuto degli accertamenti richiamati dalla norma. La verifica del singolo episodio richiede di capire quale prova sia stata richiesta, in quali circostanze, come sia stata formulata la richiesta e che cosa sia stato verbalizzato.
Non è sufficiente ricostruire il controllo con la sola frase “non ho soffiato”: occorre distinguere un rifiuto espresso da una prova non riuscita, da difficoltà fisiche documentabili o da altre circostanze concretamente accadute. La loro rilevanza giuridica non può essere stabilita senza gli atti.
Quali sono le conseguenze penali e sulla patente?
Il rifiuto previsto dall’art. 186, comma 7, costituisce reato e richiama il trattamento penale previsto dalla lettera c) del comma 2 dello stesso articolo. Ciò non significa che sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: la contestazione riguarda il rifiuto dell’accertamento.
La norma prevede conseguenze anche sulla patente e, nei casi stabiliti dalla legge, sul veicolo. Per alcune categorie di conducenti possono inoltre operare regole ulteriori. Gli effetti del singolo procedimento vanno quindi verificati alla luce della categoria del conducente, della proprietà del veicolo e degli altri atti ricevuti.
Che cosa controllare nel verbale?
La valutazione deve ricostruire le operazioni svolte, gli orari, il tipo di accertamento richiesto, eventuali dichiarazioni riportate dagli agenti e le ragioni della mancata esecuzione della prova. Se il controllo è seguito a un incidente o a cure mediche, è importante esaminare anche la relativa documentazione e le modalità di richiesta dell’accertamento.
Il ritiro materiale della patente, l’eventuale successivo provvedimento prefettizio e il procedimento penale sono passaggi distinti. Il verbale da solo non chiarisce necessariamente tutte le conseguenze né tutti i termini da considerare.
Quali documenti conservare?
Verbale di controllo e contestazione del rifiuto, con gli allegati consegnati.
Documenti relativi al ritiro della patente, decreti prefettizi e prove delle notifiche.
Eventuale documentazione su incidente, accesso al pronto soccorso o difficoltà fisiche riscontrate durante la prova.
Altri atti del procedimento e una breve cronologia di ciò che è avvenuto durante il controllo.
Domande frequenti
Rifiutare l’alcoltest è soltanto una multa?
No. Quando ricorrono i presupposti dell’art. 186, comma 7, il rifiuto è un reato, con conseguenze anche sulla patente e, nei casi previsti, sul veicolo.
Il rifiuto dimostra che avevo un tasso superiore a 1,5 g/l?
No. La norma richiama il trattamento previsto per quella fascia, ma il rifiuto è un illecito autonomo e non equivale a una misurazione del tasso alcolemico.
Se non sono riuscito a soffiare, è sempre rifiuto?
Non si può rispondere senza esaminare il controllo. È necessario verificare le richieste effettuate, il comportamento documentato nel verbale e le circostanze della prova, comprese eventuali difficoltà fisiche.
Approfondisci anche: guida in stato di ebbrezza a Verona e sospensione della patente a Verona.
Hai bisogno di una valutazione degli atti?
Per richiedere assistenza a Verona puoi contattare lo Studio e descrivere sinteticamente l’accertamento ricevuto. Il primo contatto non comporta automaticamente l’assunzione dell’incarico e non sospende i termini previsti dalla legge.
Per maggiori informazioni o per una valutazione della tua situazione, puoi contattare lo Studio.
Fonti normative: art. 186, in particolare comma 7, Codice della Strada; art. 186-bis per le categorie di conducenti soggette a disciplina speciale. Contenuto informativo generale: gli effetti concreti dipendono dalla disciplina applicabile e dagli atti del singolo caso.
Per il quadro specifico puoi approfondire l’assistenza per rifiuto dell’alcoltest a Verona e, per le altre ipotesi dell’art. 186 C.d.S., l’assistenza per guida in stato di ebbrezza a Verona.


